IMU – Imposta Municipale Propria

Aliquote 2023, sono le medesime del 2022, come stabilito con la Delibera C.C. n. 14 del 27/02/2023: clicca qui per scaricare la delibera.
Scadenze di versamento:
Il versamento deve essere effettuato entro:
-acconto 16 giugno
-saldo 16 dicembre (essendo sabato 18 dicembre termine ultimo per l’anno 2023)
-unica soluzione entro il 16 giugno
Abitazione Principale:
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, così determina la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022: clicca qui,
Per approfondire il comunicato stampa della Corte Costituzionale: clicca qui
Riduzione pensionati residenti estero
A partire dal 2023 la riduzione dell’IMU è pari al 50% relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La riduzione rientra tra quelle soggette
Elenco Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia. (fonte INPS – elenco su sito INPS clicca qui:
Con Risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 il MEF aveva chiarito che la riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
La riduzione spetta solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi. Clicca qui per scaricare la risoluzione
PARTICOLARI ESENZIONI IMU
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita “Beni merce”.
Il comma 751della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 siano esenti dall’IMU i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati.
Immobili occupati abusivamente e quindi non utilizzabili né disponibili
Con la Legge di Bilancio 2023 (L.197/2022) all’art. 1 comma 81 e 82 è stato disposto che: all’articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall’imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:
«g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma [reato di violazione di domicilio], o 633 [invasione di terreni o edifici] del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale”.
Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all’esenzione »
NUOVA DICHIARAZIONE IMU/IMI
La dichiarazione IMU va presentata al comune entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, così come precisato nel regolamento IMU vigente all’art. 16 a cui si demanda per ulteriori chiarimenti.
Con il D.L. n. 73/2022 (decreto Semplificazioni), modificato dal decreto Milleproroghe, il termine di presentazione della dichiarazione IMU 2021 è stato ulteriormente prorogato al 30/06/2023, per l’anno 2022 la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.
Modello e normativa sono disponibili al seguente indirizzo:
VALIDITA’ ATESTAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO
D.L. 21/06/2022 n. 73 – DECRETO SEMPLIFICAZIONI FISCALI – entrato in vigore 22/06/2022 a disposto con l’art. 7 – Modifica della validità dell’attestazione per i contratti di locazione a canone concordato che:
“1. L’attestazione di cui agli articoli 1, comma 8, 2, comma 8, e 3,comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2017, recante «Criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione ad uso abitativo a canone concordato, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonche’ dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 62 del 15 marzo 2017, puo’ essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.”
Documenti scaricabili
Ordina A-Z Ordina 1-9 Ordina per data A-Z- Comunicato stampa della Corte Costituzionale del 13 ottobre 2022 (334 KB | pdf )
- DCC n. 14 del 27/02/2023 - Approvazione delle aliquote dell'Imposta municipale propria (I.M.U.) per l'anno 2023 (2 MB | pdf )
- Elenco Paesi extracomunitari convenzionati (139 KB | pdf )
- Risoluzione 5/DF dell'11 giugno 2021 del MEF (760 KB | pdf )
- Sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022 (91 KB | pdf )
Ultimo aggiornamento
19 Maggio 2023, 09:58