Descrizione
Il Ministero dell’Interno (Servizi Demografici), con circolare n.58 del 30 giugno 2026, chiarisce gli effetti dell’art. 11 del D.L. 108/2026 sulla carta d’identità cartacea, alla luce del Regolamento UE 2025/1208, il quale prevede che a partire dal 3 agosto 2026, le carte d'identità cartacee cessano di essere valide, a prescindere dalla data di scadenza fissata al momento dell'emissione.
Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità cartacee cessano di essere valide, anche se sulla carta è indicata una scadenza successiva. La disciplina nazionale interviene per governare la fase transitoria, evitando che la perdita di efficacia del documento provochi blocchi nell’accesso a servizi pubblici o privati, discriminazioni o ostacoli all’esercizio di diritti fondamentali.
L’art. 11, comma 1, stabilisce che nei rapporti contrattuali pubblici o privati stipulati prima del 3 agosto 2026, nei quali la carta d’identità cartacea sia già stata acquisita per identificare le parti, non è necessario sostituire il documento per proseguire il rapporto. La carta mantiene efficacia, limitatamente a quel rapporto contrattuale, fino alla scadenza indicata all’atto del rilascio.
È il caso, ad esempio, di identità digitali, servizi PEC, rapporti bancari o finanziari già attivati. Diversamente, dal 3 agosto 2026 la carta cartacea non potrà essere usata per nuove attivazioni o nuovi rapporti contrattuali.
Il comma 2 consente, fino al 31 gennaio 2027, l’uso della carta cartacea non scaduta per il riconoscimento del cittadino in specifiche situazioni di rilevanza essenziale. La circolare richiama l’esercizio di diritti fondamentali, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, la consegna della posta, la notifica di atti giudiziari, il ritiro o deposito di denaro presso banche, servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e ogni altro servizio analogo. L’utilizzo resta ammesso anche nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Il chiarimento più rilevante è che, dopo il 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non potrà in nessun caso essere utilizzata per l’espatrio. La circolare richiama, a tale proposito, anche i documenti equipollenti alla carta d’identità, tra cui il passaporto, che rimane il documento ordinariamente destinato all’esercizio della facoltà di espatrio.
Restano comunque utilizzabili, per il riconoscimento nel territorio nazionale, gli altri documenti equipollenti previsti dall’art. 35 del d.P.R. 445/2000 (patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato) e per l’espatrio il passaporto.
