Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione referendaria, e che quindi si trovino in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti, pervenga direttamente al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione.
L’opzione dovrà pervenire al Comune entro il 18 febbraio p.v., tramite la compilazione dell’apposito modello (in allegato) che potrà essere presentato, insieme alla copia di un documento d’identità:
- via e-mail all’indirizzo ufficio.elettorale@comune.borgaro.torinese.to.it;
- via PEC all’indirizzo comune.borgaro-torinese.to@cert.legalmail.it;
- tramite persona con delega, all’Ufficio Elettorale del Comune di Borgaro in orario di apertura al pubblico;
- tramite posta ordinaria al Comune di Borgaro - Piazza V. Veneto n. 12 - 10071.
Eventuali dichiarazioni di opzione redatte su carta libera saranno, in ogni caso, prese in carico, purché risultino corredate dalla copia di un documento d’identità valido dell’elettore, contengano l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-bis, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
