Descrizione
In conformità all’accordo della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome approvato in data 24/03/2011 e alla D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, si comunica che la data di inizio delle vendite di fine stagione per il prossimo periodo invernale decorrerà dal 5 gennaio 2022 e che ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:
- La durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
- Sono vietate le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti l'inizio dei saldi
Ai sensi dell'art. 14, comma 3, della Legge Regionale n. 28/99, così come modificato dall'art. 1, comma 2, della Legge Regionale n. 3/2015 per le vendite di fine stagione non è più necessaria la preventiva comunicazione al Comune.
Ai fini della corretta informazione al consumatore è sufficiente l'apposizione di un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio commerciale, almeno 3 giorni prima dell'inizio della vendita di fine stagione, indicando il periodo di svolgimento.