Una volta che l’interessato riceve comunicazione da parte del Comune del decreto di concessione, deve presentarsi al Comune di residenza per poter fare il giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana (art.10 Legge n.91/1992).
La formula da pronunciare è: "Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato" (formula n.81 del decreto del Ministero dell'Interno del 5/04/2002).
Il giuramento non è altro che il momento in cui il cittadino si impegna, mediante la lettura dello stesso, a rispettare tutti i doveri e diventa portatore dei diritti concessi ai cittadini italiani.
Dal giorno dopo del giuramento, si diventa effettivamente cittadini italiani e si può cambiare la carta d’identità al Comune e richiedere il rilascio del passaporto italiano alla Polizia di Stato.
I figli minori di età
A seguito del giuramento anche i figli minori conviventi con il genitore che ha giurato diventano italiani, previa attestazione del Sindaco.
Il concetto di convivenza, richiamato dall'art.14 della L. n.91/1992, non deve consistere nella mera iscrizione anagrafica al medesimo indirizzo del genitore divenuto italiano e del figlio minore, ma il legame che lega il genitore al figlio in modo stabile e duraturo può andare ben oltre una mera coabitazione.
E' comunque a carico del genitore richiedente fornire, mediante idonea documentazione, la prova della convivenza stabile ed effettiva anche se intesa come persistenza ed effettività del vincolo genitoriale, ovviamente con riferimento alla data di acquisto della cittadinanza italiana, e l'ufficio di stato civile procede a verificare la condizione di convivenza.
Alla maggiore età i figli potranno rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altre cittadinanze.