Convivenze di fatto

Dettagli del servizio

La convivenza di fatto, è costituita da due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza materiale e morale non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o un'unione civile.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Persone dello stesso sesso che di sesso diverso, maggiorenni, di cittadinanza sia italiana che straniera, residenti in Italia (pertanto sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero anche se iscritti all'AIRE), unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (i cittadini stranieri devono dimostrare l'assenza di tali vincoli), coabitanti ed aventi dimora abituale (residenza) nello stesso comune.

Descrizione

Con la costituzione della convivenza di fatto le due parti assumono una serie di diritti:

  • Hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario;
  • In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari;
  • Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:  in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e volere, per le decisione in materia di salute;
  • In caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie;
  • Hanno diritti inerenti la casa di abitazione in caso di morte del conduttore;
  • Nel caso in cui l'appartenenza a un nucleo familiare costituisca titolo di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare possono goderne, a parità di condizioni;
  • Hanno diritti nell'ambito delle attività di impresa familiare;
  • Uno dei conviventi di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro qualora sia dichiarato interdetto o inabilitato;
  • Hanno gli stessi diritti del coniuge per il risarcimento del danno nel caso di decesso di una parte derivante da fatto illecito di un terzo.

Come fare

Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza allegando copie dei documenti di identità.

Cosa serve

I requisiti per la costituzione della convivenza di fatto sono:

  • maggiore età
  • convivenza (elemento fondamentale da accertare);
  • legami affettivi di coppia
  • assenza di vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Cosa si ottiene

L'istituzione di una convivenza di fatto

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

  • In caso di richiesta consensuale all'iscrizione anagrafica: accoglimento dell'istanza: 2 giorni dalla richiesta (di Legge), salvo irricevibilità o, in mancanza, silenzio assenso al 45° giorno dalla richiesta, salvo preavviso di rigetto.
  • In caso di richiesta da parte di persone già residente nella stessa abitazione: 30 giorni.

Quanto costa

non sono previsti costi

Accedi al servizio

Rivolgersi all'ufficio Anagrafe

Servizio non prenotabile.

Ulteriori informazioni

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo dovrà essere trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi.

Contenuto del contratto

Il contratto può contenere:

1. l’indicazione della residenza;
2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza

Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile, che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
3. minore età di uno dei conviventi;
4. interdizione di una delle parti;
5. condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte.

Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

1. accordo delle parti;
2. recesso unilaterale;
3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato, e comunicato all’ufficio anagrafe.

 

Il contratto di convivenza non può costituire la prova che due persone sono conviventi di fatto e quindi non può essere utilizzato per regolarizzare la posizione anagrafica.

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