La dichiarazione di morte può essere presentata da uno dei congiunti, dalla persona convivente con il defunto, da un delegato dei congiunti o del convivente o, in mancanza, una persona informata dei fatti;
Se, invece, la morte è avvenuta in ospedale, casa di cura, di riposo o altro tipo di istituto, dovrà essere il direttore (o suo delegato) dell’ospedale o casa di cura o altro a trasmette un avviso di morte all’ufficio di stato civile del Comune di decesso.
Tale avviso si concretizza in una comunicazione scritta in cui si indica nome e cognome del defunto, luogo e data di nascita, comune di residenza, data di morte oltre ad altre informazioni eventualmente conosciute, quali stato civile, nome del coniuge, ecc..
Di norma sono gli addetti delle imprese funebri ad occuparsi della dichiarazione di morte i quali, sempre più spesso, si fanno carico delle incombenze amministrative conseguenti al decesso.
L’atto di morte viene redatto dall’ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, sia che si tratti di ospedale o casa di cura, sia che si tratti di abitazione privata o qualsiasi altro luogo.
L’atto di morte contiene l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della morte nonché il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza e la cittadinanza del defunto. In aggiunta a questi dati, l’atto di morte indicherà il nome e il cognome del coniuge del defunto e le generalità del dichiarante
L’autorizzazione al seppellimento o alla cremazione, è rilasciata dall’ufficiale dello stato civile dopo trascorse 24 ore dal decesso, dopo aver acquisito il certificato necroscopico, salvi i casi dipendenti da reato per i quali occorre il nulla osta dell’autorità giudiziaria. Nei casi di morte naturale, la visita del medico necroscopo interviene non prima di 15 ore dal decesso.
Il certificato necroscopico è indispensabile e imprescindibile perché è il documento che accerta la morte della persona, ed è l’atto necessario per consentire all’ufficiale dello stato civile il rilascio del permesso di seppellimento.
Non si può dar luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere (o cremazione) senza la preventiva autorizzazione dell’ufficiale dello stato civile, e l’ufficiale dello stato civile non può accordarla se non sono trascorse 24 ore dalla morte.