A chi è rivolto
L'ufficio svolge un'attività di sportello rivolto a contribuenti ed utenti per ogni informazione e adempimento relativi alle Entrate.
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Gestione dell'imposta municipale propria sia per l'annualità corrente che per le annualità pregresse , in particolare: dichiarazioni di variazione, rimborsi e compensazioni, regolarizzazioni, informazioni telefoniche e allo sportello, procedimenti di accertamento come attività di contrasto all'evasione.
Consultazione rendite catastali
È possibile accedere alla consultazione delle rendite catastali attraverso questo link
Abitazione Principale
per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, così determina la sentenza della Corte Costituzionale n. 209 del 13/10/2022: clicca qui,
Per approfondire il comunicato stampa della Corte Costituzionale: clicca qui
Riduzione pensionati residenti estero
A partire dal 2023 la riduzione dell’IMU è pari al 50% relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia. La riduzione rientra tra quelle soggette
Elenco Stati esteri extracomunitari convenzionati con l’Italia. (fonte INPS – elenco su sito INPS clicca qui:
Con Risoluzione 5/DF dell’11 giugno 2021 il MEF aveva chiarito che la riduzione spetta anche per i pensionati di Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito
La riduzione spetta solo se la pensione è maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati in altri paesi. Clicca qui per scaricare la risoluzione
Esenzione IMU per sfratti sospesi
L’art. 4-ter del D.L. 25/05/2021, n. 73, introdotto in fase di conversione dalla legge 23/07/2021, n. 106, prevede l’esonero dall’IMU 2021 per gli immobili destinati ad uso abitativo, posseduti da persone fisiche ed affittati, per i quali è stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28/02/2020, la cui esecuzione sia stata sospesa fino al 30 giugno 2021. La norma prevede che lo stesso esonero spetti anche nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa successivamente al 28 febbraio 2020, a condizione che l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. La disposizione in parola prevede inoltre che, qualora sia stato effettuato il versamento a titolo di prima rata IMU 2021 o di unica soluzione, i beneficiari dell’agevolazione abbiano diritto al rimborso della quota corrisposta.
Destinatari del beneficio: Le persone fisiche, proprietarie di un’abitazione, concessa in locazione a uso abitativo, che hanno ottenuto, a proprio favore, l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione sia stata sospesa fino al 30 giugno 2021. L’agevolazione spetta anche in caso di riconoscimento dello sfratto per morosità in data successiva al 28 febbraio 2020, con esecuzione rinviata fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021.
Hanno quindi diritto al rimborso della prima rata dell’Imu, coloro che hanno effettuato il versamento entro il 16 giugno 2021, e anche coloro che hanno versato l’imposta in un’unica soluzione entro la stessa data.
Per la consultazione delle delibere adottate dall’Ente Regolamenti e Tariffe si rinvia al seguente link del Ministero delle Finanze.
accoglimento o diniego dell'istanza presentata
Il versamento deve essere effettuato entro:
L’ufficio dà riscontro alle istanze pervenute con accoglimento o diniego.
Servizio non prenotabile.