Matrimonio

Dettagli del servizio

Matrimonio civile, religioso o concordatario, altri culti ammessi.

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

A tutte le persone che intendono contrarre matrimonio nel Comune di Borgaro Torinese e che sono in possesso dei requisiti:

  • non essere minorenni (solo con autorizzazione del Tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non essere interdetti per infermità di mente;
  • non essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;

Non possono contrarre matrimonio tra loro:

  • gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
  • i fratelli e le sorelle;
  • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
  • gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
  • gli affini in linea collaterale in secondo grado;
  • l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
  • i figli adottivi della stessa persona;
  • l'adottato e i figli dell'adottante;
  • l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
  • persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.

Devono essere state effettuate le pubblicazioni di matrimonio a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Come fare

Rivolgersi all'ufficio di Stato Civile, sito al piano terra del Municipio nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'Albo Pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi. Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni. Per i cittadini di cittadinanza straniera, occorre il nulla osta al matrimonio o certificato di capacità matrimoniale, rilasciato dal Consolato di appartenenza, tradotto e legalizzato a norma di legge.

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi. Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo da 16,00 euro, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.

Il matrimonio civile o religioso non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno delle stessa.

L'Ufficiale dello Stato Civile forma gli atti relativi ai matrimoni celebrati nel Comune con rito civile. Trascrive tutti i matrimoni concordatari celebrati nel Comune e gli atti dei matrimoni contratti altrove, relativi ai propri residenti.

Matrimoni civili

Il matrimonio civile è il matrimonio volto a produrre effetti unicamente per il diritto dello Stato ed è disciplinato dalla legge statale quanto alle condizioni richieste agli sposi per contrarlo, alle formalità preliminari che devono essere svolte, alla celebrazione, alle cause e ai termini di impugnazione. Il matrimonio civile è, dunque, un atto pubblico complesso, perché unisce la volontà degli sposi con le attestazioni e le dichiarazioni di un pubblico ufficiale, che non si limita a raccogliere la volontà degli sposi ma li dichiara uniti in matrimonio.

La celebrazione del matrimonio civile è regolata dal titolo VI del codice civile. Nel giorno stabilito l'Ufficiale di Stato Civile (Sindaco o suo delegato) formalizza il matrimonio nella casa comunale alla presenza di due testimoni maggiorenni.

Possono contrarre matrimonio civile i cittadini italiani e stranieri che abbiano effettuato, senza opposizione, le pubblicazioni.

I matrimoni vengono celebrati nell'orario e nei giorni preventivamente concordati con l'Ufficiale di Stato Civile. Le modalità di individuazione del giorno e dell'orario, della prenotazione della sala e dei relativi costi, è regolata da apposito REGOLAMENTO della Giunta comunale.

 

Cosa serve

Rivolgersi all'ufficio di Stato Civile:

  • Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo da 16,00 euro, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.
  • Aver provveduto alle pubblicazioni
  • Possesso dei requisiti

Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio  viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete (vedi in allegato l'apposita modulistica) che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno dal termine delle pubblicazioni.

Quanto costa

  • il servizio è gratuito per i residenti.
  • Per la celebrazione dei matrimoni (cosiddetti “per delega”) e per la costituzione delle unioni civili, quando nessuna delle due parti sia residente nel Comune di Borgaro Torinese, è dovuto il pagamento a titoli di rimborso per le spese sostenute dall’ente, quantificato nell’importo di € 500,00 per ciascun evento. Il suddetto pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il termine massimo di quindici giorni antecedenti la data dell’evento; la prenotazione della sala per l’evento richiesto, seppur formalizzata mediante l’invio di comunicazione scritta, non sarà, tuttavia, effettiva fino a quando i richiedenti non avranno provveduto al pagamento dell’intera tariffa. Qualora il servizio richiesto non venisse prestato per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione dell’intera somma corrisposta. Nessun rimborso competerà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia ascrivibile ai coniugi o uniti civilmente;

 

Accedi al servizio

L’atto di matrimonio  viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete (vedi in allegato l'apposita modulistica) che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Servizio non prenotabile.

Ulteriori informazioni

Il matrimonio civile  viene celebrato dall’ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato  che abbia la delega di Ufficiale di Stato Civile o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l’elezione a consigliere comunale.

Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.

La parentela è regolata dall’ articolo 74 del codice civile, come sostituito dall’articolo 1 della L. n.219/2012.

L’ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

La celebrazione avviene nella  sala consiliare del Comune di Borgaro Torinese. L’ufficiale di stato civile celebra  alla presenza di due testimoni (uno per parte), dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali; Gli sposi o gli uniti civilmente possono infatti scegliere il regime patrimoniale: comunione dei beni oppure separazione dei beni.

Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all’ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli uniti civilmente sia nell’impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.

L’articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

  • i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
  • i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
  • i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
  • i beni che servono all’esercizio della professione;
  • i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:

  • morte di uno dei coniugi;
  • separazione giudiziale dei beni;
  • provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
  • sentenza di divorzio;
  • annullamento del matrimonio;
  • scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi:

prima del matrimonio:

  • all’ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile);
  • al parroco (matrimonio concordatario);
  • al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);

dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

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