Residenza e ANPR

Dettagli del servizio

La residenza è il luogo in cui il cittadino dimora abitualmente

  • Servizio attivo

A chi è rivolto

Alla persona, nucleo familiare o famiglia di aggregazione che cambia indirizzo

Come fare

Al fine di avviare il procedimento, le domande di iscrizione per cittadini provenienti da altro comune o dall'estero, di cambio di abitazione all'interno del comune o, di trasferimento all'estero (per i soli cittadini italiani) dovranno essere redatte su modulistica ministeriale DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (vedi allegati) debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal ministero stesso, e presentate secondo le seguenti modalità:

  • raccomandata all'indirizzo: Ufficio Anagrafe - Piazza Vittorio Veneto n.12  10071 – Borgaro Torinese
  • per via telematica agli indirizzi:
    e-mailufficio.anagrafe@comune.borgaro-torinese.to.it  in tal caso la dichiarazione dovrà riportare la firma in originale e la riproduzione integrale del documento di identità valido del dichiarate, entrambe dovranno essere acquisiti a mezzo scanner;
    peccomune.borgato-torinese.to@cert.legalmail.it in questo caso la richiesta dovrà essere sottoscritta da firma digitale e trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante

Si rammenta che la dichiarazione di residenza è resa a norma del D.p.r 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 76 e 77 dello stesso D.p.r, che dispongono la decadenza dai benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale. E' inoltre prevista la comunicazione all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tutti i cittadini possono richiedere online il cambio di residenza da un Comune o il rimpatrio dall’estero per i cittadini iscritti all’AIRE tramite il portale di ANPR.

Cosa serve

Dal 9 Maggio 2012 ha avvio la prima fase delle disposizioni dell'art. 5 del dl 9 febbraio 2012 (Legge di conversione n.35 del 4 aprile 2012) inerente il "Cambio di Residenza in tempo reale".

Con l'entrata in vigore del DL 28/03/2014, n. 47 è necessario dimostrare a quale titolo il richiedente occupa l'immobile. Sarà sufficiente esibire, all'atto della richiesta, idonea documentazione:

  • Contratto di locazione, contratto di acquisto, contratto di comodato d'uso. In mancanza della documentazione suddetta il richiedente potrà compilare una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, inclusa nel modello ministeriale. Se il richiedente occupa l'immobile con titolo non verificabile (es. comodato gratuito con atto non registrato, familiare del proprietario o del locatario) sarà necessario esibire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, modello IMMOBILI_ABUSIVI (vedi allegati)  resa dal proprietario dell'immobile.
  • compilazione del modulo DICHIARAZIONE DI RESIDENZA (vedi allegati)

Cosa si ottiene

Accoglimento o diniego dell'istanza

Tempi e scadenze

Con le nuove disposizioni normative il cambio di residenza avverrà contestualmente alla presentazione della richiesta presso i Servizi Anagrafici e nel rispetto dei tempi previsti dal procedimento amministrativo.

Quanto costa

non sono previsti costi

Accedi al servizio

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Servizio non prenotabile.

Ulteriori informazioni

  • Contestualmente  alla presentazione della dichiarazione di residenza di cui sopra, è rilasciata  all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90 s.m.i,  recante l'informazione degli accertamenti necessari e la durata del procedimento.
  • Entro 2 giorni lavorativi dalla ricevuta comunicazione il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e richiede la cancellazione al Comune di provenienza;
  • nelle more della nuova iscrizione, il Comune rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente il rilascio di ogni certificazione;
  • il Comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale (*). Qualora non vengano comunicati agli  interessati  gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 s.m.i, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della dichiarazione.
  • le richieste prive di informazioni essenziali sono irricevibili
    (*) Dimora Abituale
    Il concetto di residenza è fondato sulla dimora abituale, costituita dall'elemento obiettivo della permanenza in luogo e soggettivo dell'intenzione di avervi dimora stabile, quest'ultimo rilevabile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle relazioni sociali e familiari.

Contatti

Servizio Demografico

Settore amministrativo contabile

amministrative, contabili e servizi alla persona

Argomenti:

Pagina aggiornata il 08/04/2024

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